venerdì 6 novembre 2009

VOLANTINO COBAS SU SUPPLENZE

IL MIUR DA’RAGIONE AI COBAS:ALLE MEDIE E ALLE SUPERIORI SI POSSONO NOMINARE SUPPLENTI PER ASSENZE INFERIORI A 15 GIORNI!!!La Nota del MIUR n° 14991 del 6 Ottobre inviata agli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali (che dovranno provvedere a portarla a conoscenza dei Dirigenti scolastici), in merito alle supplenze brevi del personale docente per le quali la normativa attuale ( art. 22 della Finanziaria 449/2001) fissa in più di 15 giorni il periododi assenza per nominare il supplente, oltre a ribadire che la normativa stessa prevede che la sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di 15 giorni, debba avvenire utilizzando:a) il personale a disposizione fino al completamento alle 18 ore; b) attribuendo a docenti in servizio ore aggiuntive (fino ad un massimo di 24 ore complessive), avendo ovviamente acquisito la disponibilità del docente a tale orario aggiuntivo,afferma che:"in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferioria 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo".Con questa nota, viene quindi sancito che la sostituzione del personale docente assente fino a 15 giorni deve avvenire:1°) Con docenti in servizio (e quindi va assolutamente escluso il ricorso alla prassi illegittima e lesiva dei diritti degli studenti e dei lavoratori della scuola di risolvere il problema suddividendo gli studenti in altre classi o facendoli “sorvegliare” dai collaboratori scolastici o postcipando l’entrata e anticipando l’uscita delle classi) ; 2°) Nominando subito personale supplente nel caso in cui con il personale in servizio non si riescano a coprire le ore di assenza, indipendentemente dalla durata dell’assenza.Tra l’altro la dizione “per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni”, fa sì che si possano nominare supplenti anche per un giorno solo di assenza !!Aggiungiamo inoltre che i D.S. per non nominare i supplenti, non possono neanche più appellarsi alla“mancanza di fondi appositi”. Infatti nella Nota MIUR n° 3545 del 29-4-2009, in risposta a quesiti relativi allapossibilità di conferire supplenze brevi anche in caso di esaurimento dei fondi appositi, viene detto che: “ferma restando l’esigenza di contenere il conferimento delle supplenze nella misura del possibile, va comunque assicurato l’ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento, giacchè ildiritto allo studio va in ogni caso garantito”.Insomma: i D.S. si devono adoperare al massimo per coprire le assenze brevi con il personale in servizio(utilizzando tutte le ore a disposizione, ma soprattutto, visto che queste sono ormai scomparse,convincendo colleghi/e a dare la completa disponibilità delle ore oltre le 18 ); se però non ci riescono, (cosa che noi auspichiamo) devono conferire le supplenze anche se hanno finito i relativi fondi.Tutto ciò è indubbiamente una vittoria di chi, come i COBAS, si è sempre battuto perché i supplenti venissero nominati per assenze di pochi giorni, appellandosi anche ad una importante sentenza della Cortedei Conti Sez. III Centrale d’Appello ( Sent. 59/2004) la quale stabiliva che “per garantire la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura “, è legittimo conferire supplenze anche per periodi inferiori a quelli stabiliti( più di 15 giorni) dalla Finanziaria449/2001.

Nessun commento:

Posta un commento