venerdì 17 aprile 2015

NOTE AL DDL LA BUONA SCUOLA





Nonostante sia nostra opinione che il DdL sull'Istruzione sia da respingere integralmente, in virtù del nostro senso di responsabilità, abbiamo, sotto invito dei diversi parlamentari incontrati recentemente, elaborato alcune osservazioni da utilizzare per eventuali emendamenti. Ve le proponiamo.

Note al DDL La Buona Scuola
A cura del Coordinamento Docenti Oristano-Sardegna

CAPO II - AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

1) ARTICOLO 4. Scuola, lavoro e territorio
Comma 1 
Alternanza scuola-lavoro
Osservazione: Il suddetto articolo, riferendosi agli studenti del 2° biennio e dell’ultimo anno, includerà anche una fascia di età minorenne e ancora sottoposta ad obbligo scolastico. Questo articolo potrebbe dare adito all’inizio di una forma malcelata di sfruttamento del lavoro minorile o di neo “avviamento professionale” a causa di una reiterata pratica del tirocinio obbligatorio non retribuito. Inoltre le 400 e 200 ore di alternanza scuola-lavoro, ora rivolte agli Istituti Tecnici e Professionali ora ai Licei, risultano un monte orario notevole che intralcerà il regolare svolgimento della didattica curricolare.  

CAPO III ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

ARTICOLO 6Organico dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa Comma 1/3
Tripartizione dell’organico: con la nascita dell’organico dell’offerta formativa
Osservazione: I docenti neoassunti perderanno la titolarità di cattedra per divenire “supplenti” a tempo indeterminato.

2) ARTICOLO 7. Competenze del dirigente scolastico 
Comma 1 
Il Comma si sofferma sulla possibilità da parte del dirigente di influire sulle scelte didattiche. Osservazione: Le scelte didattiche, ovvero l’approccio alla disciplina, la metodologia di insegnamento, i contenuti disciplinari etc, sono ad appannaggio del docente, garantito e tutelato, nell'esercizio di tale facoltà, dalla libertà di insegnamento (art. 33, comma 1 Cost.);
Comma 2-3 punti a)b) c) d) f) 
Albi territoriali e incarichi triennali assegnati dal dirigente sulla base degli stessi e assegnazione di incarichi al personale di ruolo anche non abilitato nelle Classi di Concorso oggetto dell’incarico. Osservazione: Il dirigente assumerà il personale docente, nonostante la scuola pubblica italiana, essendo statale, preveda che sia lo Stato ad assumere mediante una graduatoria stabilita da un concorso o da una procedura che abbia validità concorsuale. La “chiamata diretta” risulta così arbitraria e incostituzionale secondo un parere già espresso dalla Consulta con la Sentenza n° 66 del 2013 quando la giunta della Regione Lombardia tentò di adottare una procedura simile.
La macroscopica arbitrarietà del reclutamento da parte del dirigente emerge quando, al Comma 3, il personale di ruolo, se il capo d’istituto dovesse reputarlo opportuno, verrà utilizzato in cdc differenti dall’abilitazione conseguita purché si sia in possesso di un titolo di studio valido all'insegnamento. Questo provvedimento viola apertamente il diritto degli studenti ad avere un insegnamento proveniente da personale altamente qualificato e formato. Oltretutto si consuma un paradosso alla luce del piano straordinario di assunzioni che lascia fuori i docenti di 2^ fascia, abilitati e con servizio, dunque utilizzabili al posto di un personale non abilitato all'insegnamento della disciplina in questione.
Comma 4 
Provvedimenti legislativi relativi gli albi territoriali che riguarderanno i neo assunti e i docenti in mobilità territoriale e professionale.
Osservazione: Il DDL non specifica la giurisdizione territoriale di questi albi che potrebbero essere sia provinciali che regionali o, in un’ultima istanza, nazionali. Si consuma così un paradosso: da una parte ci saranno docenti costretti “all'immobilità” ed altri oltremodo flessibili e utilizzabili alla bisogna, in quanto non più titolari di cattedra.

ARTICOLO 8. Piano straordinario di assunzioni
Comma 2 
I soggetti destinatari sono i docenti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento e i vincitori del concorso del 2012. Rimangono fuori i docenti abilitati TFA e PAS di 2^ Fascia d’Istituto, in possesso di titoli e servizi, gli idonei del concorso del 2012 e i Diplomati Magistrali. 
Osservazione: Le tempistiche relative all’iter parlamentare potrebbero non coincidere con le tempistiche delle procedure scolastiche in termini di formalizzazione dell’organico di diritto. Pertanto sarebbe necessario lo stralcio del piano straordinario di assunzioni per consentire sia di assumere fattivamente e regolarmente i docenti dall’A.S. 2015/16 sia per consentire un dibattito parlamentare più attento, e non frettoloso poiché soggetto al “ricatto” delle assunzioni, sui nodi cruciali del DDL. 
Per quanto riguarda i docenti di 2^ Fascia, invece, devono essere inclusi nel piano di assunzioni a medio o lungo termine, mediante il loro inserimento in una apposita fascia in GAE oppure mediante un concorso per soli titoli ( e non per esami). Questo dovrà riguardare tutti gli abilitati TFA e PAS e tutte le classi di concorso degli ultimi 2 cicli, dato che per alcune cdc, come l’A031-A032, non viene indetto un concorso dal 1990. A tale proposito si sottolinea che anche i frequentanti TFA e PAS 2° Ciclo hanno diritto ad entrare nella 2^ Fascia d’Istituto e che è opportuno che queste vengano chiuse per i prossimi 5 anni. 
Alla luce di ciò, un ulteriore iter concorsuale riservato a questa categoria di docenti apparirebbe come uno spreco di denaro pubblico poiché rivolto un personale docente già selezionato, formato e di esperienze pluriennale.
Comma 3/7 
I beneficiari del piano straordinario di assunzioni, una volta formulata la domanda richiesta, verranno assunti nei posti per il potenziamento dell’offerta formativa vacanti e disponibili. 
Osservazione: Il DDL appare chiaro a riguardo di una mancata accettazione, che comporta l’esclusione dal piano di assunzione, mentre non è chiaro in materia di mancata convocazione da parte del dirigente scolastico.
Lo stesso comma sentenzia che i posti disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa, in seguito a un rifiuto dell’assunzione offerta, non saranno più resi vacanti e disponibili ma soppressi. Quest’ultima appare una soluzione estrema: il rifiuto del singolo non può e non deve divenire un danno al sistema e compromettere ulteriori assunzioni. Il docente appare così sottoposto a una sorta di doppio ricatto ora personale ora collettivo, inaccettabile dal momento che, nei limiti di una responsabile ragionevolezza, qualsiasi lavoratore è libero di scegliere la propria sorte. L’attuale sistema di reclutamento, infatti, prevede che il rifiuto di un incarico da parte del docente debba essere reiterato due volte perché scattino le relative sanzioni quali il depennamento dalle graduatorie o la messa in coda nelle stesse.

3) ARTICOLO 9. Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo.
Comma 1/3/4/5 
Una volta assunto, il personale sarà sottoposto ad un iter formativo annuale soggetto a costanti valutazioni, verifiche e ispezioni a sorpresa. Il Comma 5 dichiara che, in caso di valutazione negativa, sarà compito del dirigente scolastico sospendere dal servizio senza obbligo di preavviso. Osservazioni: L’anno di prova in vigore è consono e adeguato poiché frutto di un percorso che coinvolge gli organi collegiali e la stessa valutazione finale è relativa ad un giudizio espresso da una commissione esaminatrice in cui il dirigente è una delle tante voci in capitolo. 

4) ARTICOLO 10. Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente.  
Comma 1 
ARTICOLO 11. Valorizzazione del merito del personale docente. 
Comma 1/2/3
Osservazione : La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, pari a 500 euro annui, e il bonus assegnato dal dirigente scolastico ai docenti più meritevoli in realtà mascherano il vero problema relativo al blocco degli scatti stipendiali, risalente al 2009, e alla assoluta inadeguatezza degli stipendi degli insegnanti al cospetto dei propri colleghi europei, come più volte l’OCSE ha rilevato e fatto notare ai diversi governi che nel tempo si sono susseguiti in Italia in questi ultimi anni. 

5) ARTICOLO 12. Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento
Comma 1/2 
Osservazioni: L’Art.12 chiude la questione assunzioni menzionando la Sentenza Europea del 26/11/14 a seguito della non corretta applicazione da parte dell’Italia della direttiva 1999/70/CE relativa alla reiterazione dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili. Tutti assunti coloro con 36 -o più - mesi di servizio?
No, anzi. D’ora in avanti i 36 mesi saranno il limite temporale massimo da non superare per la stipula di un contratto a tempo determinato. Più che l’applicazione di una legge, si tratta del suo raggiro. 

CAPO V AGEVOLAZIONI FISCALI

ARTICOLO 15. Cinque per mille
Comma 1 
ARTICOLO 16. School bonus
Comma1 
Sulla base Comma 2 dell’Art. 3, il dirigente “individua percorsi e iniziative che coinvolgano gli studenti anche utilizzando finanziamenti esterni, ivi compresi quelli derivanti da contratti di sponsorizzazione”. Le erogazioni liberali in denaro da parte dei soggetti privati in favore delle istituzioni scolastiche saranno oggetto di sgravi fiscali. Inoltre il singolo cittadino privato potrà destinare, al momento della dichiarazione dei redditi, non alla scuola in toto ossia come un corpo unico da finanziare, ma alle singole istituzioni scolastiche
Osservazioni: Questi articoli, nel trasformare la scuola in una azienda, perseguono il fine di legare la scuola al proprio territorio mediante i principi di efficienza e competitività, se non fosse che le istituzioni scolastiche spesso sorgono e si radicano in territori disagiati e svantaggiati. Il disimpegno finanziario da parte dello Stato, ormai palese, non potrà essere colmato dal tessuto economico locale spesso già fortemente debole e provato. Inoltre la scuola rischia di diventare uno strumento utilizzabile dai privati per formare, mediante l’utilizzo delle risorse pubbliche dunque a costi zero, la propria manodopera. Si tratterebbe di mettere ancora di più in forte competizione le scuole tra loro, facendo perdere il senso più intimo della scuola pubblica statale, ossia formare lo spirito critico di un cittadino prossimo ad esercitare i suoi stessi diritti non solo civili, ma anche politici. 
Questi articoli potrebbero mettere in discussione due articoli della Costituzione, ovvero: 
- La presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (art. 33, comma 2 Cost.); 
- Il libero accesso all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34, comma 1 Cost.); 

ARTICOLO 17. Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica
Comma 1 
Osservazione: Con la detrazione per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie, si effettua una operazione volta a sostenere, mediante le risorse pubbliche, finalità specifiche proprie dei soggetti più avvantaggiati sotto il profilo economico. Si tratta di sostenere chi più è abbiente, sottraendo risorse al sistema pubblico statale, mediante la violazione di un articolo della Costituzione, ovvero
- La libera istituzione di scuole da parte di enti o privati senza oneri per lo Stato (art. 33, comma 3 Cost.); 
A fronte di quanto osservato, si ritiene necessario che l’intero DDL venga ritirato per aprire finalmente un vero dialogo e confronto con il mondo della scuola al fine di elaborare una vera riforma del sistema scolastico italiano che sia veramente fonte di garanzia, valorizzazione e tutela dei tutti i suoi soggetti operanti sia come elargitori sia come fruitori del servizio.

Nessun commento:

Posta un commento