Nonostante sia nostra opinione che il DdL
sull'Istruzione sia da respingere integralmente, in virtù del nostro senso di
responsabilità, abbiamo, sotto invito dei diversi parlamentari incontrati
recentemente, elaborato alcune osservazioni da utilizzare per eventuali
emendamenti. Ve le proponiamo.
Note
al DDL La Buona Scuola
A
cura del Coordinamento Docenti Oristano-Sardegna
CAPO
II - AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
1)
ARTICOLO 4. Scuola, lavoro e territorio
Comma
1
Alternanza scuola-lavoro
Osservazione:
Il suddetto articolo, riferendosi agli studenti del 2° biennio e dell’ultimo
anno, includerà anche una fascia di età minorenne e ancora sottoposta ad
obbligo scolastico. Questo articolo potrebbe dare adito all’inizio di una forma
malcelata di sfruttamento del lavoro minorile o di neo “avviamento
professionale” a causa di una reiterata pratica del tirocinio obbligatorio non
retribuito. Inoltre le 400 e 200 ore di alternanza scuola-lavoro, ora rivolte
agli Istituti Tecnici e Professionali ora ai Licei, risultano un monte orario
notevole che intralcerà il regolare svolgimento della didattica curricolare.
CAPO
III ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI
ARTICOLO
6. Organico dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa
Comma 1/3
Tripartizione
dell’organico: con la nascita dell’organico dell’offerta formativa
Osservazione:
I docenti neoassunti perderanno la titolarità di cattedra per divenire
“supplenti” a tempo indeterminato.
2)
ARTICOLO 7. Competenze del dirigente scolastico
Comma 1
Il Comma si sofferma
sulla possibilità da parte del dirigente di influire sulle scelte didattiche.
Osservazione: Le scelte didattiche, ovvero l’approccio alla disciplina, la
metodologia di insegnamento, i contenuti disciplinari etc, sono ad appannaggio
del docente, garantito e tutelato, nell'esercizio di tale facoltà, dalla libertà
di insegnamento (art. 33, comma 1 Cost.);
Comma 2-3 punti a)b) c) d) f)
Albi
territoriali e incarichi triennali assegnati dal dirigente sulla base degli stessi
e assegnazione di incarichi al personale di ruolo anche non abilitato nelle Classi di Concorso oggetto dell’incarico. Osservazione: Il dirigente assumerà il personale
docente, nonostante la scuola pubblica italiana, essendo statale, preveda che
sia lo Stato ad assumere mediante una graduatoria stabilita da un concorso o da
una procedura che abbia validità concorsuale. La “chiamata diretta” risulta
così arbitraria e incostituzionale secondo un parere già espresso dalla
Consulta con la Sentenza
n° 66 del 2013 quando la giunta della Regione Lombardia tentò di adottare una
procedura simile.
La macroscopica arbitrarietà del reclutamento da parte del
dirigente emerge quando, al Comma 3, il personale di ruolo, se il capo
d’istituto dovesse reputarlo opportuno, verrà utilizzato in cdc differenti
dall’abilitazione conseguita purché si sia in possesso di un titolo di studio
valido all'insegnamento. Questo provvedimento viola apertamente il diritto
degli studenti ad avere un insegnamento proveniente da personale altamente
qualificato e formato. Oltretutto si consuma un paradosso alla luce del piano
straordinario di assunzioni che lascia fuori i docenti di 2^ fascia, abilitati
e con servizio, dunque utilizzabili al posto di un personale non abilitato
all'insegnamento della disciplina in questione.
Comma 4
Provvedimenti
legislativi relativi gli albi territoriali che riguarderanno i neo assunti e i
docenti in mobilità territoriale e professionale.
Osservazione: Il DDL non
specifica la giurisdizione territoriale di questi albi che potrebbero essere
sia provinciali che regionali o, in un’ultima istanza, nazionali. Si consuma
così un paradosso: da una parte ci saranno docenti costretti “all'immobilità”
ed altri oltremodo flessibili e utilizzabili alla bisogna, in quanto non più
titolari di cattedra.
ARTICOLO 8. Piano straordinario di assunzioni.
Comma 2
I
soggetti destinatari sono i docenti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento e
i vincitori del concorso del 2012. Rimangono fuori i docenti abilitati TFA e
PAS di 2^ Fascia d’Istituto, in possesso di titoli e servizi, gli idonei del
concorso del 2012 e i Diplomati Magistrali.
Osservazione: Le tempistiche
relative all’iter parlamentare potrebbero non coincidere con le tempistiche
delle procedure scolastiche in termini di formalizzazione dell’organico di
diritto. Pertanto sarebbe necessario lo stralcio del piano straordinario di
assunzioni per consentire sia di assumere fattivamente e regolarmente i docenti
dall’A.S. 2015/16 sia per consentire un dibattito parlamentare più attento, e
non frettoloso poiché soggetto al “ricatto” delle assunzioni, sui nodi cruciali
del DDL.
Per quanto riguarda i docenti di 2^ Fascia, invece, devono essere
inclusi nel piano di assunzioni a medio o lungo termine, mediante il loro
inserimento in una apposita fascia in GAE oppure mediante un concorso per soli
titoli ( e non per esami). Questo dovrà riguardare tutti gli abilitati TFA e
PAS e tutte le classi di concorso degli ultimi 2 cicli, dato che per alcune
cdc, come l’A031-A032, non viene indetto un concorso dal 1990. A tale proposito si
sottolinea che anche i frequentanti TFA e PAS 2° Ciclo hanno diritto ad entrare
nella 2^ Fascia d’Istituto e che è opportuno che queste vengano chiuse per i
prossimi 5 anni.
Alla luce di ciò, un ulteriore iter concorsuale riservato a
questa categoria di docenti apparirebbe come uno spreco di denaro pubblico
poiché rivolto un personale docente già selezionato, formato e di esperienze
pluriennale.
Comma 3/7
I beneficiari del piano straordinario di assunzioni, una
volta formulata la domanda richiesta, verranno assunti nei posti per il
potenziamento dell’offerta formativa vacanti e disponibili.
Osservazione: Il
DDL appare chiaro a riguardo di una mancata accettazione, che comporta
l’esclusione dal piano di assunzione, mentre non è chiaro in materia di mancata
convocazione da parte del dirigente scolastico.
Lo stesso comma sentenzia che i
posti disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa, in seguito a un
rifiuto dell’assunzione offerta, non saranno più resi vacanti e disponibili ma
soppressi. Quest’ultima appare una soluzione estrema: il rifiuto del singolo
non può e non deve divenire un danno al sistema e compromettere ulteriori
assunzioni. Il docente appare così sottoposto a una sorta di doppio ricatto ora
personale ora collettivo, inaccettabile dal momento che, nei limiti di una
responsabile ragionevolezza, qualsiasi lavoratore è libero di scegliere la
propria sorte. L’attuale sistema di reclutamento, infatti, prevede che il
rifiuto di un incarico da parte del docente debba essere reiterato due volte
perché scattino le relative sanzioni quali il depennamento dalle graduatorie o la
messa in coda nelle stesse.
3) ARTICOLO 9. Periodo di formazione e di prova del
personale docente ed educativo.
Comma 1/3/4/5
Una volta assunto, il personale
sarà sottoposto ad un iter formativo annuale soggetto a costanti valutazioni,
verifiche e ispezioni a sorpresa. Il Comma 5 dichiara che, in caso di
valutazione negativa, sarà compito del dirigente scolastico sospendere dal
servizio senza obbligo di preavviso. Osservazioni: L’anno di prova in vigore è
consono e adeguato poiché frutto di un percorso che coinvolge gli organi
collegiali e la stessa valutazione finale è relativa ad un giudizio espresso da
una commissione esaminatrice in cui il dirigente è una delle tante voci in
capitolo.
4) ARTICOLO 10. Carta per l’aggiornamento e la formazione del
docente.
Comma 1
ARTICOLO 11. Valorizzazione del merito del personale
docente.
Comma 1/2/3
Osservazione : La
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del
personale docente, pari a 500 euro annui, e il bonus assegnato dal dirigente
scolastico ai docenti più meritevoli in realtà mascherano il vero problema
relativo al blocco degli scatti stipendiali, risalente al 2009, e alla assoluta
inadeguatezza degli stipendi degli insegnanti al cospetto dei propri colleghi
europei, come più volte l’OCSE ha rilevato e fatto notare ai diversi governi
che nel tempo si sono susseguiti in Italia in questi ultimi anni.
5) ARTICOLO
12. Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il
risarcimento.
Comma 1/2
Osservazioni: L’Art.12 chiude la questione assunzioni
menzionando la
Sentenza Europea del 26/11/14 a seguito della non corretta
applicazione da parte dell’Italia della direttiva 1999/70/CE relativa alla
reiterazione dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili.
Tutti assunti coloro con 36 -o più - mesi di servizio?
No, anzi. D’ora in
avanti i 36 mesi saranno il limite temporale massimo da non superare per la
stipula di un contratto a tempo determinato. Più che l’applicazione di una
legge, si tratta del suo raggiro.
CAPO V
AGEVOLAZIONI FISCALI
ARTICOLO 15. Cinque per mille.
Comma 1
ARTICOLO 16.
School bonus.
Comma1
Sulla base Comma 2 dell’Art. 3, il dirigente “individua
percorsi e iniziative che coinvolgano gli studenti anche utilizzando
finanziamenti esterni, ivi compresi quelli derivanti da contratti di
sponsorizzazione”. Le erogazioni liberali in denaro da parte dei soggetti
privati in favore delle istituzioni scolastiche saranno oggetto di sgravi
fiscali. Inoltre il singolo cittadino privato potrà destinare, al momento della
dichiarazione dei redditi, non alla scuola in toto ossia come un corpo unico da
finanziare, ma alle singole istituzioni scolastiche
Osservazioni: Questi articoli, nel trasformare la scuola in una azienda, perseguono il fine di legare la scuola al proprio territorio mediante i principi di efficienza e competitività, se non fosse che le istituzioni scolastiche spesso sorgono e si radicano in territori disagiati e svantaggiati. Il disimpegno finanziario da parte dello Stato, ormai palese, non potrà essere colmato dal tessuto economico locale spesso già fortemente debole e provato. Inoltre la scuola rischia di diventare uno strumento utilizzabile dai privati per formare, mediante l’utilizzo delle risorse pubbliche dunque a costi zero, la propria manodopera. Si tratterebbe di mettere ancora di più in forte competizione le scuole tra loro, facendo perdere il senso più intimo della scuola pubblica statale, ossia formare lo spirito critico di un cittadino prossimo ad esercitare i suoi stessi diritti non solo civili, ma anche politici.
Osservazioni: Questi articoli, nel trasformare la scuola in una azienda, perseguono il fine di legare la scuola al proprio territorio mediante i principi di efficienza e competitività, se non fosse che le istituzioni scolastiche spesso sorgono e si radicano in territori disagiati e svantaggiati. Il disimpegno finanziario da parte dello Stato, ormai palese, non potrà essere colmato dal tessuto economico locale spesso già fortemente debole e provato. Inoltre la scuola rischia di diventare uno strumento utilizzabile dai privati per formare, mediante l’utilizzo delle risorse pubbliche dunque a costi zero, la propria manodopera. Si tratterebbe di mettere ancora di più in forte competizione le scuole tra loro, facendo perdere il senso più intimo della scuola pubblica statale, ossia formare lo spirito critico di un cittadino prossimo ad esercitare i suoi stessi diritti non solo civili, ma anche politici.
Questi articoli potrebbero mettere in discussione
due articoli della Costituzione, ovvero:
- La presenza di scuole statali per
tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (art. 33, comma 2 Cost.);
- Il
libero accesso all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art.
34, comma 1 Cost.);
ARTICOLO 17. Detraibilità delle spese sostenute per la
frequenza scolastica.
Comma 1
Osservazione: Con la detrazione per un importo
annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente per le spese sostenute per
la frequenza delle scuole paritarie, si effettua una operazione volta a
sostenere, mediante le risorse pubbliche, finalità specifiche proprie dei
soggetti più avvantaggiati sotto il profilo economico. Si tratta di sostenere
chi più è abbiente, sottraendo risorse al sistema pubblico statale, mediante la
violazione di un articolo della Costituzione, ovvero
- La libera istituzione
di scuole da parte di enti o privati senza oneri per lo Stato (art. 33, comma 3
Cost.);
A fronte di quanto osservato, si ritiene necessario che l’intero DDL
venga ritirato per aprire finalmente un vero dialogo e confronto con il mondo
della scuola al fine di elaborare una vera riforma del sistema scolastico
italiano che sia veramente fonte di garanzia, valorizzazione e tutela dei tutti
i suoi soggetti operanti sia come elargitori sia come fruitori del servizio.